


 |
Statuto della
Associazione Sociale
“Noi siamo qui – We’re Here”
ONLUS
Atto pubblico registrato al
Repertorio n. 6819, Raccolta n. 1023, Allegato A
Art. 1 -
Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita l'Associazione denominata “Noi siamo
qui – We’re Here - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”
con sede in Fidenza (PR), via Marchetti n. 3
L'associazione ha l'obbligo di usare nella denominazione ed in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la
locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o
l'acronimo "ONLUS".
Art. 2 -
Descrizione
“Noi siamo qui – We’re Here, ONLUS” è una Libera Associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza
scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capo III, art. 36 e segg.
Del Codice civile, dal D. Lgs. N. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal
presente Statuto.
Art. 3 -
Origine e collocazione
R. Kipling, nel suo celebre racconto, Capitani Coraggiosi, narra
la storia di un ragazzo, ricchissimo, arrogante e maleducato, caduto da un
lussuoso transatlantico e salvato da una goletta di pescatori, la
“We’re Here” (Noi siamo qui), mentre era in viaggio dall’America
all’Europa per completare la sua educazione. Qualcuno diceva che
l’educazione di questo ragazzo non era mai iniziata. Su questa goletta,
prima di tornare a casa, egli imparò molte cose. Nella vita quotidiana a
contatto con gli altri pescatori, farà un’esperienza di rapporti umani,
d’amicizia e di solidarietà, che facendogli deporre la superbia, gli
fanno scoprire il vero senso della vita, restituendolo alla sua famiglia,
trasformato in una persona migliore.
L’Associazione Sociale “Noi siamo qui – We’re Here, ONLUS” nasce
dallo spirito di solidarietà nei confronti dei bambini e delle famiglie
in condizioni svantaggiate.
Lo stupore di fronte alla nascita dei bambini e la gioia della partecipazione all’esperienza della loro crescita, ha prodotto negli
associati una sensibilità particolare nei confronti della condizione dei
minori e, allo stesso tempo, la consapevolezza, che il sistema familiare
avesse delle risorse relazionali, affettive e educative, di quantità e di
qualità tali, da potere essere impiegate, con reciproco vantaggio, come
valore e risorsa per se stessi e per gli altri. Un potenziale della
famiglia, da un punto di vista educativo, ancora più formidabile, quando
questa non si chiude in se stessa, ma si pone con un atteggiamento aperto,
disposta a scoprire ed accogliere gli altri e a vivere le esperienze di
relazione con il mondo, con persone e paesi nuovi come occasione di
crescita e arricchimento spirituale.
In questa prospettiva l'Associazione, data la disponibilità offerta dalla
famiglia di due soci, coniugi, con dei propri figli, che dopo un percorso
formativo e preparatorio svolto con i servizi sociali territoriali ed una
esperienza di affido familiare, si sono resi disponibili, da novembre 2004
ha realizzato, presso la famiglia di questi soci, una Casa Famiglia.
Struttura socio assistenziale per minori. a sensi della D.R. 2000/564
della R.E.R.
Art. 4 -
Attività
L’Associazione ispira la sua attività esclusivamente ai contenuti
della solidarietà ed ha per scopo la cura e il
sostegno dei minori e delle famiglie in difficoltà cioè di minori e
famiglie svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari.
Per il perseguimento del suo fine istituzionale l'Ente potrà svolgere,
sempre esclusivamente a favore di minori o famiglie in condizioni
svantaggiate le seguenti attività:
- la gestione di strutture e servizi residenziali e semi-residenziali per
minori, cioè di strutture socio-assistenziali per minori, ai sensi della
Direttiva di cui al D.G.R. n. 564/2000.
- la realizzazione di interventi di sostegno nelle scuole, nei quartieri,
nei luoghi informali di aggregazione ed educazione.
- la realizzazione di sportelli di ascolto del disagio giovanile e
familiare.
- la creazione di gruppi e di attività di auto-aiuto.
- l'instaurazione di collaborazioni con organizzazioni extracomunitarie
e/o del sud del mondo volte alla realizzazione delle attività di sostegno
destinate a minori e famiglie di quei paesi.
Essa potrà, quale attività accessoria, promuovere la personale
specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione
per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.
L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e
non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate.
Art. 5 - Ambito di operatività
L'Ente svolgerà la propria attività nel territorio dell'Emilia
Romagna
Art. 6 - I soci
L’Associazione Sociale “Noi siamo qui – We’re Here, ONLUS” è
composta da tutti coloro che, maggiorenni
ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità
istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo
Statuto e le disposizioni impartite dall’Assemblea.
La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.
Gli associati hanno diritto di voto in assemblea: in particolare potranno
esprimere il loro voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e
dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione.
L’ammissione a socio è deliberata dall’Assemblea, su domanda scritta
del richiedente.
Tale domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente
Statuto e di tutte le eventuali modifiche nonché il pagamento delle quote
annuali previste in favore dell’Associazione da parte di ciascun
tesserato e l’obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al
presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi
dell’Associazione stessa. Il recesso è sempre consentito e si effettua
a norma dell’art. 2526 c.c.
In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al
patrimonio dell’Associazione, il Presidente, previa delibera
dell’Assemblea, dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:
richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.
La qualità di tesserato si perde per recesso od esclusione.
L’esclusione è decisa dall’Assemblea e ha effetto dal giorno in cui
la relativa comunicazione ben motivata, a mezzo lettera raccomandata A.R.
è inviata all’escluso.
Art. 7 -
Organi sociali
Sono organi sociali dell’Associazione:
1.
L’Assemblea dei soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Presidente onorario
Le cariche sociali non sono retribuite e si ritengono essere svolte a
titolo gratuito.
Art. 8 -
L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo supremo dell’Associazione e le
sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali
regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o
dissenzienti.
All’Assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta all’anno dal
Presidente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, spetta:
1. L’elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente onorario;
2. L’approvazione del bilancio consuntivo;
3. L’approvazione del programma e del piano annuale delle attività
associative;
4. L’approvazione del regolamento interno.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la
maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei
presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei
presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza
e il voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione
l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo
degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede
almeno 15 giorni prima della data fissata.
L’Assemblea straordinaria delibera modifiche dello statuto e
l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da
tre membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono
rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene
opportuno o su richiesta di due Consiglieri. Per la validità delle sue
deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o
dal Consigliere più anziano d'età.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due
consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il
Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in
ordine alla sua sostituzione.
Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva
assemblea.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di
ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i
poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive
generali dell'associazione, stabilisce la quota associativa annua,
delibera sull'ammissione dei soci, predispone il bilancio di esercizio e
la relazione annuale sull'esercizio della gestione.
Art.
10 - Il Presidente
Il Consiglio Direttivo nella prima
riunione provvede a nominare il Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di
fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed
operare sui conti correnti bancari e postali.
Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del
libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio
Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci
che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni
operazione di cassa, tenendo aggiornata la contabilità.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro di cassa, un libro verbali
assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci,
vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.
Art. 11 - Presidente Onorario
Il Presidente Onorario potrà essere
scelto anche fra soggetti non facenti parte del Consiglio Direttivo,
tenuto conto che tale organo avrà una funzione di mera diffusione del
nome e degli scopi dell'associazione, senza alcun potere rappresentativo nè
delega di compiti istituzionali riservati agli altri organi
dell'associazione. Esso potrà inoltre:
- impartire direttive non vincolanti al Consiglio Direttivo;
- controllare il regolare operato dell'associazione ed il raggiungimento
dei suoi scopi istituzionali.
Il Presidente Onorario verrà nominato dall'assemblea degli associati.
Art. 12 Il Responsabile delle attività
L’Associazione si fornirà di un
Responsabile delle attività, scelto in base ai seguenti requisiti: titolo
di studio idoneo, preparazione e competenze professionali dimostrate e
adesione ai valori e alle finalità sociali.
Al Responsabile delle attività compete la responsabilità operativa
dell’Associazione.
Il Responsabile della attività non è una carica sociale.
Egli, in particolare, si occuperà:
- della situazione finanziaria dell’Associazione della quale rende conto ogni volta che viene richiesto dal
Presidente e dall’Assemblea dei soci;
- delle relazioni operative con persone ed enti;
- della progettazione e dell’organizzazione di tutte le attività
previste nei fini istituzionali.
Questo responsabile delle attività è scelto dal Consiglio Direttivo, di
cui è vincolante il gradimento, e approvato dall’Assemblea dei soci.
E’ retribuito per le sue prestazioni, secondo accordi da stabilirsi tra
le parti, in linea con le normative contrattuali vigenti.
Questo Responsabile delle attività può essere scelto anche tra i soci
dell’Associazione se in possesso dei requisiti richiesti.
Art. 13 - Autonomia gestionale e
personale impiegato
L’Associazione, nello svolgimento di
attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio con
piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le
conseguenti responsabilità.
Per lo svolgimento delle proprie attività essa si avvale di personale
dipendente, a progetto, collaboratore occasionale e o volontario di cui la
responsabilità dell’inquadramento contrattuale, operativo e gestionale
è del Responsabile delle attività.
Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, l’Associazione
potrà utilizzare anche i soci che quindi potranno svolgere mansioni
operative, come qualsiasi altro personale dipendente, a progetto e o
volontario, in accordo e secondo quanto stabilito dal Responsabile della
attività che provvederà ad inquadrarli amministrativamente nelle forme e
modalità opportune.
Art. 14 - Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.
Art. 15 - Il bilancio
L’anno finanziario inizia il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo sottoporrà
all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed
entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno
successivo.
Art. 16 -Risorse economiche
Il patrimonio dell’Associazione è
costituito:
a) Da
beni mobili e immobili.
b) Da
contributi.
c) Da
rimborsi.
d) Dalle
quote annuali dei soci previste in favore dell’Associazione.
e) Dalla
riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione.
f) Da
eventuali riserve straordinarie.
g) Da ogni
altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi
o prevenzione d’oneri futuri.
h) Da
eventuali donazioni e lasciti, oblazioni, contributi, liberalità che
pervenissero all’Associazione.
i) Da ogni
altro tipo d’entrate consentito a questo tipo di ente.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione
annuale, stabilite dall’Assemblea dei soci e da eventuali contributi
straordinari stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare. Le
elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati
dall’Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le
finalità istituzionali.
E’ vietata, durante la vita dell’Associazione, la distribuzione, anche
in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi,
riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura
unitaria. L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto l’Associazione con il suo
patrimonio e conseguentemente i soci, nei limiti delle quote annuali
sottoscritte.
Art. 17 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione
"Noi siamo qui We’re Here – ONLUS" deve essere deliberato,
con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti
all’Associazione aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione il
patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione,
Onlus o a fini sociale, sentito l’Organo di controllo di cui all’art.
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa
destinazione imposta per legge.
Art. 18 - Modifica dello Statuto
La modifica del presente Statuto può
essere deliberata esclusivamente dall’Assemblea o su richiesta di almeno
due terzi dei soci aventi diritto di voto.
Art. 19 - Norme di chiusura
Per tutto quanto non espressamente
indicato in questo Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Parma 01/09/2005
|
 |