ATTO
COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
Il
giorno sabato 24 luglio 2004, in .........., (PR), via ......., i signori:
A.
...................
B.
...................
C.
...................
comparenti,
di seguito, per comodità, denominati insieme soci fondatori, in data
odierna, di comune accordo, con la sottoscrizione di questo atto,
dichiarano e stipulano quanto segue.
1.
E’ costituita fra i comparenti e fra quanti in seguito vi faranno
adesione secondo le norme statutarie di cui oltre, un’Associazione
Sociale denominata “Noi siamo qui We’re Here ONLUS”.
L’Associazione
Sociale ha sede in Fidenza (PR), via Marcheti n. 3.
2.
L’Associazione Sociale è retta dallo Statuto che previa lettura,
viene approvato dai comparenti ed allegato al presente atto sotto la
lettera “B” onde formarne parte integrante e sostanziale.
3.
L’Associazione, ispirando la sua attività ai contenuti della
solidarietà, ha per scopo la promozione della persona umana, il benessere
dei giovani e delle loro famiglie, la tutela dei diritti dei minori e
attività di prevenzione primaria, secondaria e terziarie rivolte ai
minori e alle loro famiglie.
L’Associazione
persegue le sue finalità esclusivamente umanitarie senza discriminazioni
di ordine ideologico, politico religioso e si propone di:
a)
Organizzare iniziative ed eventi di sensibilizzazione, divulgazione e
prevenzione, volti al coordinamento e alla promozione del valore della
vita umana, del benessere dei minori e delle loro famiglie, quali:
a.1.
Attività di consulenza, progettazione e coordinamento di servizi
rivolti alla condizione dei minori e delle famiglie;
a.2.
Attività di formazione degli operatori impegnati nei sistemi di
servizi rivolti ai minori e alle loro famiglie;
a.3.
Organizzazione di eventi, feste, mostre, concerti, ecc. volti alla
sensibilizzazione e formazione del contesto territoriale alle
problematiche giovanili e familiari.
b)
Sviluppare progettualità e l’organizzazione di servizi ed esperienze
educative rivolte ai minori in difficoltà e alle loro famiglie, quali:
b.1.
Sportelli di ascolto della condizione giovanile e familiare;
b.2.
Comunità familiari per l’affido temporaneo di minori in
difficoltà;
b.3.
Comunità educative per l’accoglienza e cura di giovani in
condizione di disagio;
b.4.
Attività sportive e ricreative per i giovani;
b.5.
Servizi di auto-aiuto per le famiglie;
b.6.
Viaggi ed esperienze di turismo culturale ed educativo volti al
superamento delle barriere culturali, etniche e religiose e alla
costruzione dello spirito di gruppo e di atteggiamenti e capacità
prosociali;
c)
Sviluppo di progettualità e azioni di cooperazione internazionale volte
al sostegno d’interventi di prevenzione, educazione, accoglienza e cura
della condizione giovanile e familiare nei paesi extra-comunitari e nel
sud del mondo.
4.
Per il conseguimento di tali scopi, l’Associazione potrà
svolgere, direttamente o attraverso persone da essa incaricata, qualsiasi
attività, anche commerciale, industriale, artigianale o agricola che
l’Associazione riterrà utile intraprendere, sempre con la esclusione di
finalità di lucro.
5.
L’Associazione attua le sue finalità con i contributi dei soci,
di Enti pubblici o privati e con le eventuali elargizioni che alla stessa
possano pervenire da parte di privati cittadini.
6.
I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione
annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi
straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono
accettate dall’Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in
armonia con le finalità istituzionali e lasciando comunque sempre la
priorità al finanziamento di attività rivolte al sostegno dei giovani e
delle loro famiglie.
E’
vietata, durante la vita dell’Associazione, la distribuzione, anche in
modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o
capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro
direttamente connesse.
Per
le obbligazioni sociali risponde soltanto l’Associazione con il suo
patrimonio e conseguentemente i soci, nei limiti delle quote annuali
sottoscritte.
7.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)
Da beni mobili e immobili.
b)
Da contributi.
c)
Da rimborsi.
d)
Da attività marginali di carattere commerciale e produttivo.
e)
Dalle quote annuali dei soci previste in favore
dell’Associazione.
f)
Dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di
gestione.
g)
Da eventuali riserve straordinarie
h)
Da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di
particolari rischi o prevenzione d’oneri futuri.
i)
Da eventuali donazioni e lasciti, oblazioni, contributi, liberalità
che pervenissero all’Associazione.
j)
Da ogni altro tipo d’entrate.
8.
Le norme sull’ordinamento e l’amministrazione
dell’Associazione saranno regolate come da Statuto allegato.
L’Associazione
sarà amministrata da un Presidente nominato dall’Assemblea dei soci,
che durerà in carica sei anni e potrà essere rieletto.
9.
Il primo Presidente, in deroga a quanto sopra indicato, viene
designato nei soci fondatori e durerà in carica per il primo seennio.
10.
I soci fondatori comparenti designano così all’unanimità per
tutta la durata del primo incarico, quale Presidente, Margherita Fortisi
11.
I diritti/obblighi degli associati consisteranno nel garantire il
raggiungimento dei fini istituzionali la cui realizzazione è delegata
alla Presidenza. Saranno informati sulle attività svolte, sul buon
andamento e gestione dell’Associazione.
Gli
associati hanno diritto di voto in assemblea: in particolare potranno
esprimere il loro voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e
dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione.
L’ammissione
a socio è deliberata dall’Assemblea, su domanda scritta del
richiedente. Tale domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del
presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche nonché il pagamento
delle quote annuali previste in favore dell’Associazione da parte di
ciascun tesserato e l’obbligo di osservare le deliberazioni che, in base
al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi
dell’Associazione stessa. Il recesso è sempre consentito e si effettua
a norma dell’art. 2526 c.c.
12.
Lo scioglimento dell’Associazione “Noi siamo qui We’re Here
– ONLUS” deve essere deliberato, con il voto favorevole di almeno la
metà più uno di tutti i soci iscritti all’Associazione aventi diritto
di voto.
13.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione
il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione,
Onlus o a fini sociale, sentito l’Organo di controllo di cui all’art.
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa
destinazione imposta per legge.
sabato 24 luglio 2004
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