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Guarda lontano, e anche quando credi di guardare lontano, guarda ancora più lontano. (B-P)
 

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Sistema di Accoglienza Familiare
Settore Educativo
Selezione personale

 

Ricerchiamo personale da impiegare nei nostri servizi.

In particolare cerchiamo personale da assegnare alle seguenti mansioni:

Pos. 1 Operatori con funzioni educative.  
     
Pos. 2 Una assistente domiciliare con funzioni di Governante.  
     
Pos. 3 Personale educativo assistenziale volontario.  

SARANNO TITOLI PREFERENZIALI PER TUTTI, ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE, A QUALUNQUE TITOLO, CON  ALTRE comunità EDUCATIVE COMPROVATE DA SPECIFICHE REFERENZE.

Requisiti minimi richiesti

 
Per l'accesso alla Pos.1 (Operatori con funzioni educative) è richiesto come titolo minimo:
  Diploma di laurea in pedagogia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione con indirizzo non inerente l'insegnamento scolastico (ad es. educatore professionale, educatore extrascolastico), diploma di laurea in educatore sociale  
  Diploma di laurea in educatore professionale rilasciato nell’ambito delle facoltà di scienze dell’educazione e di scienze della formazione;  
  Diploma di laurea ad indirizzo sociologico o umanistico e svolgimento di corsi di formazione della durata complessiva di centocinquanta ore, inerenti a tematiche educative e di comunità;  
  Diploma di laurea in scienze della formazione (con indirizzo inerente l'insegnamento scolastico) oppure diploma di laurea in psicologia e svolgimento di corsi di formazione della durata complessiva di cento ore, inerenti a tematiche educative e di comunità;  
  O titolo superiore.  
 

Per l'accesso alla Pos. 2 (Assistente domiciliare con funzioni di Governante) saranno titoli preferenziali:

 

Attestato regionale di qualifica professionale ai sensi della direttiva comunitaria 51/92, rilasciato al termine di corso di formazione attuato nell'ambito del Progetto APRIS.

 
 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado, unitamente ad un periodo di tirocinio o volontariato continuativo in ambito educativo, di almeno dodici mesi o la prestazione di servizio civile per almeno dodici mesi in servizi educativi, nonché a corsi di formazione su tematiche psicologiche ed educative inerenti l’infanzia e la famiglia nonché sull’esperienza di comunità della durata complessiva di almeno duecento ore.

 
     

Per l'accesso alla Pos. 3 (Personale educativo assistenziale volontario) è richiesto come titolo minimo

 

In ottemperanza all'attuale normativa sulle strutture per minori (D.R. 846/2007 R.E.R) il personale selezionato dovrà aver partecipato ad uno specifico corso di formazione e avere conseguito i massimi risultati nella valutazione finale.

 

  

Tutto il personale selezionato e i partecipanti al corso devono possedere le qualità morali indicate al paragrafo 4 della Parte I della Direttiva Regionale per come di seguito riportato.

"Si rammenta che la legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet", ha stabilito l’interdizione perpetua da qualunque incarico nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori a chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento") per delitti di natura sessuale su minori o di pedopornografia (articoli 5 e 8).

Data la particolare delicatezza del compito degli adulti che vengono a contatto con bambini e ragazzi allontanati dalla famiglia, si richiede inoltre che gli stessi possiedano idonee qualità morali. Le qualità morali possedute sono dichiarate dall’interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento alla insussistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, nonché del fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, di non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Agli effetti della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale."

(R.E.R. Giunta Regionale n. 846 del 11 giugno 2007, "Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi", ppgg. 33 e 34)

 

Per ogni informazione

noisiamoqui@virgilio.it